Art. 338 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 337-bis c.p. vai all'articolo successivo: Art. 339 c.p.

Art. 338 c.p. (Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) approfondisci

Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.