Art. 338 DPR 495-1992
Da Diritto Pratico.
Art. 338 DPR 495-1992 (Rif. Art. 127 DLT 285-1992 - Rilascio duplicato della patente)
[1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all'art. 127 del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa.
2.
3. ]
* vai all'articolo precedente: Art. 337 DPR 495-1992 (Rif. Art. 123 DLT 285-1992 - Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici)
* vai all'articolo successivo: Art. 339 DPR 495-1992 (Rif. Articoli 132 e 133 DLT 285-1992 - Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano)