Art. 337 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale) approfondisci

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.