Art. 332 c.c.

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Art. 332 c.c. (Reintegrazione nella responsabilità genitoriale) approfondisci

Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.