Art. 332 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 332 c.c. (Reintegrazione nella responsabilità genitoriale)
Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.