Art. 332 DLGS 14-2019
Da Diritto Pratico.
Art. 332 DLGS 14-2019 (Denuncia di crediti inesistenti)
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.