Art. 330 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 330 c.p.p. (Acquisizione delle notizie di reato )
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.