Art. 330 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 330 c.p. (Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro)
, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati , i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità , non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.
Le pene sono aumentate , se il fatto:
1. è commesso per fine politico ;
2. ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.]