Art. 33-septies c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 33-septies c.p.p. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado)
1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione dei collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4.