Art. 32 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 32 c.c. (Devoluzione dei beni con destinazione particolare)
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.