Art. 32 DLT 171-2005
1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto.
2. L'autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.
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