Art. 326 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 325 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 327 c.c.

Art. 326 c.c. (Inalienabilità dell'usufrutto legale) approfondisci

Esecuzione sui frutti.
L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca nè di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.