Art. 324 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 324 c.p.c. (Cosa giudicata formale)
S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè a regolamento di competenza, nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.