Art. 324 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 324 c.p. (Interesse privato in atti di ufficio) approfondisci

, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni .]