Art. 324 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 324 c.p. (Interesse privato in atti di ufficio)
, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni .]