Art. 322 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 322 c.c. (Inosservanza delle disposizioni precedenti)
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.