Art. 321 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 320 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 322 c.p.c.

Art. 321 c.p.c. (Decisione) approfondisci

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies , ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione. .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164.