Art. 321 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 321 c.p.c. (Decisione)
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies , ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione. .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164.