Art. 31 DPR 633-1972

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Art. 31 DPR 633-1972 (Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi) approfondisci

[Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 18 milioni di lire, l'imposta dovuta è determinata riducendo l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, della percentuale del 10 per cento se trattasi di esercizio di arti e professioni, del 23 per cento se trattasi di esercizio di impresa consistente nella prestazione di servizi, e del 48 per cento se trattasi di esercizio di impresa avente per oggetto altre attività. Per i soggetti che iniziano l'attività il volume di affari dichiarato in via presuntiva è ragguagliato ad anno.
Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33.
Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali sono previste percentuali diverse, l'imposta sul valore aggiunto è calcolata separatamente per ciascuna attività a condizione che le operazioni effettuate siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, la percentuale più elevata.
Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni di lire è superato, le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite è superato e l'imposta dovuta per l'anno è calcolata nei modi ordinari; tuttavia l'imposta dovuta per l'anno non può comunque essere inferiore all'importo determinato applicando il rapporto tra 18 milioni e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate nell'anno, all'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, ulteriormente ridotto della percentuale di cui al comma 1 stabilita per il tipo di attività esercitata.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle società, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresì per le attività di cui agli articoli 34, compresa quella di esercizio della pesca marittima, 74 e 74-ter del presente decreto.
I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1 non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta di cui ai commi primo, lettera c), e secondo dell'art. 8 e al comma secondo degli articoli 8-bis e 9 e all'art. 68, lettera a); le imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'art. 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione vale per tutte le attività esercitate, salvo quanto disposto nel comma 5; essa ha effetto fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio . ]