Art. 318 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.