Art. 318 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 318 c.c. (Abbandono della casa del genitore)
Il figlio , sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale nè la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.