Art. 317 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 317 c.p.c. (Rappresentanza davanti al giudice di pace) approfondisci

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.