Art. 317 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 317 c.p.c. (Rappresentanza davanti al giudice di pace)
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.