Art. 315 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 315 c.p. (Malversazione a danno di privati)
o l'incaricato di un pubblico servizio , che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.]