Art. 313 DPR 495-1992
Art. 313 DPR 495-1992 (Rif. Art. 116 DLT 285-1992 - Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei CAP di precedente modello)
1. Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato sulla base dei requisiti indicati nell'art. 311, ha validità biennale e scade alla data indicata nel certificato stesso.
2. Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, secondo quanto prescritto dall'art. 126, comma 4, del codice, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. procede a confermare la validità del certificato di abilitazione professionale per un altro biennio, rilasciando un duplicato aggiornato del documento.
3. Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età, la durata della validità può essere inferiore ad un biennio se ciò è disposto dalla Commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice.
4. I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 1974, n. 2512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro validità per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice , salvo la scadenza di validità della patente di guida prima di tale data. In tal caso il titolare dovrà richiedere la sostituzione del certificato con uno dei tipi previsti dal presente regolamento.
5. I certificati di abilitazione di tipo KB di cui al comma 4 saranno sostituiti con quelli di tipo KA se il titolare è titolare di patente della categoria A.
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