Art. 312 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 312 c.p.p. (Condizioni di applicabilità )
1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 comma 2. PMT114 PMP118