Art. 311 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 311 c.c. (Manifestazione del consenso)
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431.
L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
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