Art. 30 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 29 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 30-bis c.p.c.

Art. 30 c.p.c. (Foro del domicilio eletto) approfondisci

Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.