Art. 30 L 247-2012

Da Diritto Pratico.

Art. 30 L 247-2012 (Sportello per il cittadino) approfondisci

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.

* vai all'articolo precedente: Art. 29 L 247-2012 (Compiti e prerogative del consiglio)
* vai all'articolo successivo: Art. 31 L 247-2012 (Il collegio dei revisori)

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