Art. 309 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 309 c.c. (Decorrenza degli effetti della revoca)
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.