Art. 308 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 308 c.p. (Cospirazione: casi di non punibilit)
Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:
1. disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;
2. non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita.