Art. 307 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 307 c.c. (Revoca per indegnità dell'adottante) approfondisci

Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.