Art. 307 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 307 c.c. (Revoca per indegnità dell'adottante)
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.