Art. 304 DLGS 14-2019

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 303 DLGS 14-2019 vai all'articolo successivo: Art. 305 DLGS 14-2019

Art. 304 DLGS 14-2019 (Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici) approfondisci

preesistenti
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.