Art. 304 DLGS 14-2019
Da Diritto Pratico.
Art. 304 DLGS 14-2019 (Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici)
preesistenti
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.