Art. 303 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 303 c.p. (Pubblica istigazione e apologia)
istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente .]