Art. 303 DLT 209-2005
Art. 303 DLT 209-2005 (Fondo di garanzia per le vittime della caccia)
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
- per l'anno 2005 dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 gennaio 2006;
- per l'anno 2006 dall'art. unico. D.M. 15 dicembre 2006;
- per l'anno 2007 dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 2007;
- per l'anno 2009 dall'art. 1, D.M. 1, D.M. 23 dicembre 2008;
- per l'anno 2010 dall'art. 1, D.M. 18 dicembre 2009;
- per l'anno 2011 dall'art. 1, D.M. 30 novembre 2010;
- per l'anno 2012 dall'art. 1, D.M. 5 dicembre 2011;
- per l'anno 2013 dall'art. 1, D.M. 12 dicembre 2012;
- per l'anno 2014 dall'art. 1, D.M. 4 dicembre 2013.