Art. 300 DLGS 14-2019

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 299 DLGS 14-2019 vai all'articolo successivo: Art. 301 DLGS 14-2019

Art. 300 DLGS 14-2019 (Provvedimento di liquidazione) approfondisci

1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.