Art. 3-bis disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 3-bis disp.att.c.p.p. (Priorità nella trattazione delle notizie di reato e)
nell'esercizio dell'azione penale). 1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.