Art. 3-bis disp.att.c.p.p.

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Art. 3-bis disp.att.c.p.p. (Priorità nella trattazione delle notizie di reato e) approfondisci

nell'esercizio dell'azione penale). 1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.