Art. 2 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 2 c.p.p. (Cognizione del giudice )
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.