Art. 2 Specifiche tecniche PCT

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1 Specifiche tecniche PCT vai all'articolo successivo: Art. 3 Specifiche tecniche PCT

Art. 2 Specifiche tecniche PCT (Definizioni) approfondisci

1. Ai fini del presente provvedimento, oltre alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento, si intende:
regolamento: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi pre­visti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifica­zioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24" e successive modificazioni;
CAD: codice dell'amministrazione digitale;
CNS: Carta Nazionale dei Servizi;
CSV: Comma-separated values;
DTD: Document Type Definition;
DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
GSU: Sistema di gestione informatizzata dei registri per gli uffici notifi­che e protesti;
HSM: Hardware Security Module;
HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;
IMAP: Internet Message Access Protocol;
PdA: Punto di Accesso, come definito all'art. 23 del regolamento;
PEC: Posta Elettronica Certificata;
POP: Post Office Protocol;
PP.AA.: Pubbliche Amministrazioni;
RdA: Ricevuta di Accettazione della Posta Elettronica Certificata;
RdAC: Ricevuta di Avvenuta Consegna della Posta Elettronica Certificata;
ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all'art. 7 del regolamento;
SMTP: Sirnple Mail Transfer Protocol;
UU.GG.: Uffici Giudiziari;
WSDL: Web Services Definition Language;
XML; eXtensible Markup Language;
XSD: XML Schema Definition;
SPC: Sistema Pubblico di Connettività;
PKCS# 11: interfaccia di programmazione che consente di accedere alle funzionalità crittografiche del token; tramite apposita sequenza di chiamate al token per mezzo dell'interfaccia PKCS#11 è possibile implementare la procedura di identificazione;
CAdES: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni;
PAdES: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
aa) OID: codice univoco basato su una sequenza ordinata di numeri per l'identificazione di evidenze informatiche utilizzate per la rappresentazione di oggetti come estensioni, attributi, documenti e strutture di dati in genere nell'ambito degli standard internazionali re­lativi alla interconnessione dei sistemi aperti che richiedono un'identificazione univoca in ambito mondiale;
bb)Autenticazione a due fattori: metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale, ossia che combina un'informazione nota con un oggetto a disposizione.