Art. 2 L 53-1994

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1 L 53-1994 vai all'articolo successivo: Art. 3 L 53-1994

Art. 2 L 53-1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) approfondisci

Per la notificazione di cui all'articolo 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta. 3