Art. 2 DM 55-2014
Da Diritto Pratico.
Art. 2 DM 55-2014 (Compensi e spese)
1. Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera.
2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.
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