Art. 2 DLT 231-2002

Da Diritto Pratico.

Art. 2 DLT 231-2002 (Definizioni) approfondisci

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «transazioni commerciali»: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) «imprenditore»: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
d) «interessi moratori»: interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) «importo dovuto»: la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

* vai all'articolo precedente: Art. 1 DLT 231-2002 (Ambito di applicazione)
* vai all'articolo successivo: Art. 3 DLT 231-2002 (Responsabilità del debitore)

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