Art. 29 DPR 115-2002
Da Diritto Pratico.
Art. 29 DPR 115-2002 (Diritti)
1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.