Art. 29 DLT 58-1998
Da Diritto Pratico.
Art. 29 DLT 58-1998 (Banche)
1. Alla prestazione all'estero di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario.
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