Art. 29 DLT 231-2007
Da Diritto Pratico.
Art. 29 DLT 231-2007 (Ambito e responsabilità)
1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.