Art. 295 DPR 495-1992
Art. 295 DPR 495-1992 (Rif. Art. 111 DLT 285-1992 - Revisione delle macchine agricole in circolazione)
1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.
* vai all'articolo precedente: Art. 294 DPR 495-1992 (Rif. Art. 110 DLT 285-1992 - Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole)
* vai all'articolo successivo: Art. 296 DPR 495-1992 (Rif. Art. 114 DLT 285-1992 - Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali)