Art. 295 DLT 209-2005

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Art. 295 DLT 209-2005 (Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada) approfondisci

1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.