Art. 2957 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2956 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2958 c.c.

Art. 2957 c.c. (Decorrenza delle prescrizioni presuntive) approfondisci

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.