Art. 294 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 294 c.p. (Attentati contro i diritti politici del cittadino)
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.