Art. 294 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 294 c.c. (Pluralità di adottati o di adottanti) approfondisci

E' ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.