Art. 2937 c.c.

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Art. 2937 c.c. (Rinunzia alla prescrizione) approfondisci

Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.