Art. 2937 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2937 c.c. (Rinunzia alla prescrizione)
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.