Art. 292 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 292 c.p.c. (Notificazione e comunicazione di atti al contumace) approfondisci

L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa ....
Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito ....
Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.