Art. 292 DPR 495-1992
Art. 292 DPR 495-1992 (Rif. Art. 107 DLT 285-1992 - Macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti)
1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'art. 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono:
a) gli aratri;
b) le seminatrici;
c) gli erpici.
2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalità e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.
* vai all'articolo precedente: Art. 291 DPR 495-1992 (Rif. Art. 107 DLT 285-1992 - Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole)
* vai all'articolo successivo: Art. 293 DPR 495-1992 (Rif. Art. 108 DLT 285-1992 - Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole)