Art. 2917 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2917 c.c. (Estinzione del credito pignorato)
Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.